L’Articolo 3 sul principio di uguaglianza, assieme all’Articolo 2 sui diritti inviolabili, rappresenta un pilastro fondamentale sul quale si appoggia tutta la ragione d’essere della Costituzione.
Si tratta di un principio sviluppato sotto due aspetti: quello dell’uguaglianza formale e quello dell’uguaglianza sostanziale o di fatto.
Il primo comma dell’articolo definisce l’uguaglianza formale,
per cui “I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge”.
Se questa oggi può parere una frase scontata, nel 1947 non lo era per niente, ed è proprio grazie al fatto che l’hanno scritta all’epoca che oggi ci pare così ovvia.
Durante il ventennio fascista, ad esempio, le donne erano state esplicitamente discriminate da Leggi che avevano vietato loro di fare alcuni mestieri. Chiaramente si trattava di mestieri che comportavano qualche posizione di rilievo, per i mestieri umili le donne andavano invece benissimo. Una bella ricostruzione storica di Agnese Argenta ci ricorda infatti che “nel 1923 viene vietato alle donne di diventare presidi di istituti superiori e nel 1940 si vieta alle donne di diventare presidi di scuola media. Nel 1926 le donne sono escluse dai concorsi per l’insegnamento negli istituti superiori femminili. Invece alle donne si addicono mestieri che sono il prolungamento del ruolo materno. Alla donna si addice il lavoro di maestra ma anche in questo caso la legislazione si adopera per ridurre il numero delle maestre e incrementare quelle dei maschi attraverso dei veri e propri privilegi di sesso”.
Anche se oggi l’evoluzione della cultura e del linguaggio ci ha portati a distinguere tra “sesso”, inteso come differenza biologica, e “genere”, relativo ad una organizzazione sociale che predetermina la distribuzione di compiti, ruoli e responsabilità, quello che hanno inteso dire le madri e i padri con questo Articolo è comunque molto chiaro e impossibile da travisare.
Il secondo comma dell’Articolo 3 obbliga poi la Repubblica ad affrontare le diseguaglianze dal punto di vista sostanziale,
riconoscendo di fatto le ingiustizie della società e obbligando quindi lo Stato ad un atteggiamento proattivo: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza degli individui, impediscono il completo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese”.
In questo comma la parola chiave è quel “di fatto”, voluta fortemente da una madre costituente, Teresa Mattei. Non è un caso che sia stata una donna a volerlo. Ieri come oggi, infatti, le donne devono subire e affrontare quotidianamente discriminazioni di ogni tipo in una diffusa ipocrisia collettiva che non riconosce le loro diseguaglianze come tali.
Dal punto di vista delle donne sono poi ancora importanti i due ambiti per i quali si riconosce la responsabilità della Repubblica ad intervenire:
il completo sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, sociale ed economica del paese.
La Repubblica si deve quindi attivare anche per le donne, perché possano raggiungere il pieno dispiegamento delle proprie potenzialità e talenti, sia in termini assoluti e generali (sviluppo umano) che nello specifico del mondo del lavoro, inteso come “fatica” così come lo abbiamo specificato nell’Articolo 1. Anche in questo caso, infatti, dobbiamo utilizzare un concetto esteso di lavoratore/trice impegnato sia nella produzione retribuita che nella riproduzione non retribuita, altrimenti il 63,7% delle donne che non lavorano, come già sottolineato nel nostro commento all’Articolo 1 resterebbero escluse, e sarebbero quindi sminuite nella loro dimensione di cittadinanza.
Il fatto che la Repubblica si impegni a rimuovere gli ostacoli sottolinea inoltre il perimetro dell’intervento pubblico in una visione del concetto di
uguaglianza che deve sapersi integrare con quello di merito e di libertà.
L’uguaglianza deve infatti essere riferita alle opportunità che ci vengono date, rispetto alle quali vi sono poi delle differenze di merito che sono socialmente accettabili solo se le pari opportunità sono offerte a tutte e a tutti: un tema che riguarda in modo diretto tutte le problematiche dell’empowerment femminile.
Oltre alle pari opportunità rispetto al merito, anche la libertà di scegliere e di essere rispetto ai propri talenti rappresenta un punto fondamentale per la parità tra donne e uomini. In questo caso la “rimozione degli ostacoli” alla quale è tenuta la Repubblica non rappresenta una spinta per le donne a fare quello che fanno gli uomini per principio acritico, ma serve a riconoscere che le donne devono avere la possibilità di scegliere chi essere libere da stereotipi di genere, familiari, sociali, economici o, in questo caso, normativi.
Oggi l’Italia è ancora lontana dalla piena attuazione di questo articolo, in generale e, ancor più, per le donne. A tal propostito, abbiamo già citato il dato più chiaro sulle diseguaglianze tra donne e uomini : l’Italia è al 70esimo posto su 149 in totale nel Global Gender Gap Report.
Un dato al quale si può affiancare una quantità smisurata di statistiche specifiche relative alla condizione femminile nella famiglia, nella società, nel lavoro, nell’economia, nella politica. Una diseguaglianza quindi vistosa, rilevata quotidianamente nei media, sperimentata nella quotidianità.
Lo sanno tutte e tutti, chi lo nega è in malafede.
Il progetto La #Costituzionedelledonne: Che cosa rappresenta oggi per noi donne la Costituzione? Quanto ci sentiamo rappresentate, capite e considerate? Un articolo al giorno, per tutto il mese di maggio, perchè la Festa della Repubblica sia davvero per tutte e tutti.
Puoi leggere gli altri Articoli della #CostituzioneDelleDonne qui:
1 maggio 2019: La #CostituzioneDelleDonne, oggi
1 maggio 2019: Articolo 1: “Ma l’Italia è una Repubblica fondata anche sul lavoro delle donne?”
2 maggio 2019 Articolo 2: “Quali sono i diritti inviolabili delle donne?”
3 maggio 2019 Articolo 3: “Anche le donne sono uguali di fronte alla legge?”
4 maggio 2019 Articolo 4: “Anche le donne hanno il diritto-dovere di lavorare?“
5 maggio 2019 Articolo 9: “La Repubblica promuove anche la cultura e la ricerca delle donne?”
6 maggio 2019 Articolo 10: “Il diritto di asilo delle donne straniere è diverso?”
7 maggio 2019 Articolo 11: “Che c’entrano le donne con la guerra?”
8 maggio 2019 Articolo 14: “L’inviolabilità del domicilio e la violenza contro le donne”.
9 maggio 2019 Articolo 18: “La libertà di associarsi delle donne”
10 maggio 2019 Articolo 21: “La libertà di parola delle donne”
11 maggio 2019 Articolo 29: “Il ruolo delle donne nel matrimonio e nella famiglia di oggi”
12 maggio 2019 Articolo 30: “Le donne e il diritto-dovere dei genitori di crescere i figli”
13 maggio 2019 Articolo 31: “Quale famiglia deve promuovere la Repubblica? E quale maternità?”
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14 maggio 2019 Articolo 32: “Il diritto di cura e di tutela della salute delle donne”
15 maggio 2019 Articolo 33: “Le insegnanti nella scuola e nell’Università”
16 maggio 2019 Articolo 34: “Il diritto allo studio delle donne è diverso?”
17 maggio 2019 Articolo 35: “La Repubblica tutela anche il lavoro delle donne?”
18 maggio 2019 Articolo 36: “La retribuzione delle donne basta per un’esistenza libera e dignitosa?”
21 maggio 2019 Articolo 39: “Il ruolo delle donne nei sindacati”
22 maggio 2019 Articolo 41: “L’imprenditoria delle donne”
23 maggio 2019 Articolo 42: “La proprietà privata delle donne”
24 maggio 2019 Articolo 45: “Le donne nella cooperazione e nell’artigianato”
25 maggio 2019 Articolo 48: “Le donne elettrici”
26 maggio 2019 Articolo 49: “Le donne nei partiti”
27 maggio 2019 Articolo 51:”Le donne elette”
28 maggio 2019 Articolo 53: “Anche le donne pagano le tasse”
29 maggio 2019 Articolo 55:”Le donne in Parlamento”
30 maggio 2019 Articolo 92:”Le donne nel Governo”
30 maggio 2019 Articolo 83: “Avremo mai una Presidente della Repubblica?”
2 giugno 2019: Festa della Repubblica con la #CostituzioneDelleDonne!