Il presupposto su cui si basa l’Articolo 37 della Costituzione è che le donne e i minori siano categorie più deboli e quindi debbano essere particolarmente protette. In particolare, al comma 1 l’Articolo 1 sancisce la parità tra lavoratori e lavoratrici: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”
Di conseguenza, con la legge n. 903/1977 sono state introdotte: 1) La parità di retribuzione, quando le prestazioni siano di pari quantità e qualità; 2) La parità di progressione nella carriera; 3) La parità di diritti in merito all’assunzione degli oneri famigliari, mentre con il decreto legislativo n. 5/2010, si vieta “qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente alle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.
Ai commi 2 e 3 l’Articolo 37 della Costituzione si occupa invece del lavoro minorile: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato” e prosegue affermando che “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. Quindi, nel nostro paese, non è consentito ai minori di 15 anni di lavorare, ed è permesso il lavoro degli adolescenti (15-18 anni) a patto che sia loro garantita loro formazione fino ai 18 anni.
C’è uguaglianza tra uomini e donne?
Il principio di parità tra uomini e donne nell’ambito lavorativo è stato il frutto della consapevolezza, da parte delle madri costituenti, del fatto che le donne italiane nel corso della guerra avevano saputo svolgere mestieri che venivano tradizionalmente considerati “da uomini” e dunque non intendevano ritornare allo status quo pre bellico che limitava il loro ruolo alla sfera domestica. Infatti, l’Articolo 37, oltre a stabilire l’uguaglianza tra uomini e donne, prende in considerazione il ruolo sociale svolto dalle donne. A questo riguardo Aldo Moro osservò che: “il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l’attività della donna nell’ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita”.
Naturalmente l’essere madre non è il compito principale delle donne, ma è vero che molte lavoratrici sono anche madri, e quindi è necessario prendere in considerazione come la maternità, o meglio la genitorialità, cambi le esigenze di lavoratori e lavoratrici. In particolare, con la legge n.1204 del 1971 “Tutela delle madri lavoratrici” la maternità viene considerata non solo come un valore individuale, ma come un valore sociale, di cui la società deve farsi carico. Tuttavia, con la legge 1204, anche se vi è una maggiore tutela delle madri lavoratrici, la cura dei figli rimane comunque un obbligo prevalentemente femminile.
Con la legge n.53 del 2000 si introduce invece il concetto di conciliazione e vengono istituiti i congedi parentali, che, così come i permessi per malattia possono essere usufruiti da entrambi i genitori. La legge quindi considera più la cura di figlie e figli un’esclusiva responsabilità delle donne. Tuttavia, in pratica, sono ancora relativamente pochi i padri lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali e il congedo di paternità prevede solo 5 giorni di astensione dal lavoro. Non solo, il rientro da una maternità per le madri non è sempre facile: secondo dati dell’Osservatorio Nazionale Mobbing, 4 madri su 10 vengono costrette a dare le dimissioni per effetto di “mobbing post partum”. Questo dato indica come benché la maternità delle donne lavoratrici sia tutelata, il mondo del lavoro fatica ancora a garantire alle madri lavoratrici i loro diritti.
Infine, anche se con la legge 125 del 1991 ‘Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro’ è stato introdotto il concetto di pari opportunità, e ci si è concentrati sulla necessità di garantire alle donne la parità sostanziale, e non solo formale, l’uguaglianza, tra uomini e donne non è ancora stata raggiunta. L’Italia si colloca al 70esimo posto a livello mondiale per quanto riguarda il gender gap e in particolare, quanto riguarda la “Partecipazione ed opportunità economiche”, l’Italia si colloca al 118 esimo posto, principalmente per i motivi già discussi nell’analisi degli articoli 35 e 36 della Costituzione: bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, divario nei salari e segregazione orizzontale e verticale.
Il progetto La #Costituzionedelledonne: Che cosa rappresenta oggi per noi donne la Costituzione? Quanto ci sentiamo rappresentate, capite e considerate? Un articolo al giorno, per tutto il mese di maggio, perchè la Festa della Repubblica sia davvero per tutte e tutti.
Puoi leggere gli altri Articoli della #CostituzioneDelleDonne qui:
1 maggio 2019: La #CostituzioneDelleDonne, oggi
1 maggio 2019: Articolo 1: “Ma l’Italia è una Repubblica fondata anche sul lavoro delle donne?”
2 maggio 2019 Articolo 2: “Quali sono i diritti inviolabili delle donne?”
3 maggio 2019 Articolo 3: “Anche le donne sono uguali di fronte alla legge?”
4 maggio 2019 Articolo 4: “Anche le donne hanno il diritto-dovere di lavorare?“
5 maggio 2019 Articolo 9: “La Repubblica promuove anche la cultura e la ricerca delle donne?”
6 maggio 2019 Articolo 10: “Il diritto di asilo delle donne straniere è diverso?”
7 maggio 2019 Articolo 11: “Che c’entrano le donne con la guerra?”
8 maggio 2019 Articolo 14: “L’inviolabilità del domicilio e la violenza contro le donne”.
9 maggio 2019 Articolo 18: “La libertà di associarsi delle donne”
10 maggio 2019 Articolo 21: “La libertà di parola delle donne”
11 maggio 2019 Articolo 29: “Il ruolo delle donne nel matrimonio e nella famiglia di oggi”
12 maggio 2019 Articolo 30: “Le donne e il diritto-dovere dei genitori di crescere i figli”
13 maggio 2019 Articolo 31: “Quale famiglia deve promuovere la Repubblica? E quale maternità?”
13 maggio 2019 Articolo 31: “Quale famiglia deve promuovere la Repubblica? E quale maternità?”
14 maggio 2019 Articolo 32: “Il diritto di cura e di tutela della salute delle donne”
15 maggio 2019 Articolo 33: “Le insegnanti nella scuola e nell’Università”
16 maggio 2019 Articolo 34: “Il diritto allo studio delle donne è diverso?”
17 maggio 2019 Articolo 35: “La Repubblica tutela anche il lavoro delle donne?”
18 maggio 2019 Articolo 36: “La retribuzione delle donne basta per un’esistenza libera e dignitosa?”
21 maggio 2019 Articolo 39: “Il ruolo delle donne nei sindacati”
22 maggio 2019 Articolo 41: “L’imprenditoria delle donne”
23 maggio 2019 Articolo 42: “La proprietà privata delle donne”
24 maggio 2019 Articolo 45: “Le donne nella cooperazione e nell’artigianato”
25 maggio 2019 Articolo 48: “Le donne elettrici”
26 maggio 2019 Articolo 49: “Le donne nei partiti”
27 maggio 2019 Articolo 51:”Le donne elette”
28 maggio 2019 Articolo 53: “Anche le donne pagano le tasse”
29 maggio 2019 Articolo 55:”Le donne in Parlamento”
30 maggio 2019 Articolo 92:”Le donne nel Governo”
30 maggio 2019 Articolo 83: “Avremo mai una Presidente della Repubblica?”
2 giugno 2019: Festa della Repubblica con la #CostituzioneDelleDonne!