L’Articolo 51 della Costituzione è basato sull’Articolo 3 che prevede l’uguaglianza tra uomini e donne e afferma che tutti, indipendentemente dal sesso possono accedere alle cariche pubbliche: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.”
Le donne nel passato erano completamente escluse dalla sfera pubblica, e relegate nella sfera privata. Dunque, l’articolo 51 rappresenta un importantissimo passo avanti per quanto riguarda lo status delle donne nella società italiana.
L’attuale forma del comma 1 è dovuta a Maria Federici,
che, sostenuta dalle altre Madri Costituenti, aveva presentato un emendamento per sopprimere la dicitura “conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite dalla legge”. Il comma era inteso, secondo le parole del presidente della Commissione Ruini, come la possibilità di stabilire per legge che “per determinati posti le donne non hanno attitudine”. Ma la Federici aveva osservato che: “Poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli. …. la donna dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dalla educazione o da altri elementi di valore anche spirituale, mai per ragione di una ingiustizia che la offende profondamente.”
Nel 2003 è stato invece aggiunto al primo comma questa frase: “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” che ha permesso di introdurre le cosiddette “quote rosa.”
Al comma 2, l’Articolo prevede che “La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. “, e dunque secondo la giurisprudenza i cittadini stranieri non sono esclusi dall’esercizio di impieghi pubblici.
Infine, il comma 3 garantisce il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per chi svolge funzioni pubbliche elettive “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”
Per attuare l’uguaglianza prevista dalla Costituzione, sono state fondamentalmente due le strade perseguite dal legislatore:
la filosofia delle “quote”, che rappresenta le donne come gruppo discriminato e che richiede una tutela speciale, e quella della parità (che invece reclama piena presenza, in virtù di una eguaglianza formale e assoluta, che corrisponde ai numeri e alla sostanza delle donne nella società).
Tra le leggi rilevanti per l’Articolo 51 della Costituzione possiamo ricordare:
La legge 120 del 2011, detta “Golfo Mosca”
che prevede che fino al 2015 venissero riservati al genere meno rappresentato il il 20% dei posti disponibili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (consigli di amministrazione e collegi sindacali) Dal 2015 la quota è stata aumentata ad un terzo dei posti disponibili.La Legge Golfo-Mosca ha avuto un impatto importante: attualmente in Italia ci sono 33,5% di donne nei Cda delle società quotate e si arriva al 40,2% di donne nei collegi sindacali. Per quanto riguarda poi gli organi di amministrazione e controllo delle società controllate la percentuale di donne è del 30,9%.
La legge n. 215 del 2012
che introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali prevede, per esempio nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti:
- la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista;
- l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Inoltre , il sindaco ed il presidente della provincia sono tenuti a nominare la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e gli statuti comunali e provinciali. La legge 215/2012 ha effettivamente incrementato la percentuale di donne candidate: nel 2013 le donne erano più del 30% delle rappresentanti nelle liste dei candidati, e tra il 2009 e il 2016 la percentuale di donne tra i candidati alle elezioni comunali è aumentata di circa il 27%. Attualmente in Italia le amministratrici nei comuni sono il 31%, le Sindache il 14%, le assessore il 31,3%, e le consigliere il 38,3%.
L’Articolo 51 non deve essere considerato dunque un punto di arrivo per quanto riguarda la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, ma è in realtà un punto di partenza che richiede l’impegno del legislatore e del mondo politico per evitare il rischio che il dettato costituzionale rimanga lettera morta.
Anche se l’attività legislativa è fondamentale per innescare il cambiamento e per garantire una maggiore presenza delle donne nella sfera pubblica, è ancora necessario un profondo cambiamento culturale: le donne sono infatti spesso ancora associate alla dimensione domestica, privata, e non a quella pubblica che è ancora considerata come una sfera eminentemente maschile.
Il progetto La #Costituzionedelledonne: Che cosa rappresenta oggi per noi donne la Costituzione? Quanto ci sentiamo rappresentate, capite e considerate? Un articolo al giorno, per tutto il mese di maggio, perchè la Festa della Repubblica sia davvero per tutte e tutti.
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1 maggio 2019: Articolo 1: “Ma l’Italia è una Repubblica fondata anche sul lavoro delle donne?”
2 maggio 2019 Articolo 2: “Quali sono i diritti inviolabili delle donne?”
3 maggio 2019 Articolo 3: “Anche le donne sono uguali di fronte alla legge?”
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5 maggio 2019 Articolo 9: “La Repubblica promuove anche la cultura e la ricerca delle donne?”
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7 maggio 2019 Articolo 11: “Che c’entrano le donne con la guerra?”
8 maggio 2019 Articolo 14: “L’inviolabilità del domicilio e la violenza contro le donne”.
9 maggio 2019 Articolo 18: “La libertà di associarsi delle donne”
10 maggio 2019 Articolo 21: “La libertà di parola delle donne”
11 maggio 2019 Articolo 29: “Il ruolo delle donne nel matrimonio e nella famiglia di oggi”
12 maggio 2019 Articolo 30: “Le donne e il diritto-dovere dei genitori di crescere i figli”
13 maggio 2019 Articolo 31: “Quale famiglia deve promuovere la Repubblica? E quale maternità?”
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14 maggio 2019 Articolo 32: “Il diritto di cura e di tutela della salute delle donne”
15 maggio 2019 Articolo 33: “Le insegnanti nella scuola e nell’Università”
16 maggio 2019 Articolo 34: “Il diritto allo studio delle donne è diverso?”
17 maggio 2019 Articolo 35: “La Repubblica tutela anche il lavoro delle donne?”
18 maggio 2019 Articolo 36: “La retribuzione delle donne basta per un’esistenza libera e dignitosa?”
21 maggio 2019 Articolo 39: “Il ruolo delle donne nei sindacati”
22 maggio 2019 Articolo 41: “L’imprenditoria delle donne”
23 maggio 2019 Articolo 42: “La proprietà privata delle donne”
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25 maggio 2019 Articolo 48: “Le donne elettrici”
26 maggio 2019 Articolo 49: “Le donne nei partiti”
27 maggio 2019 Articolo 51:”Le donne elette”
28 maggio 2019 Articolo 53: “Anche le donne pagano le tasse”
29 maggio 2019 Articolo 55:”Le donne in Parlamento”
30 maggio 2019 Articolo 92:”Le donne nel Governo”
30 maggio 2019 Articolo 83: “Avremo mai una Presidente della Repubblica?”
2 giugno 2019: Festa della Repubblica con la #CostituzioneDelleDonne!